In queste ore le singole regioni stanno emanando ordinanze e disposizioni per il ritorno all’attività nella FASE 2. Oltre ai chiarimenti del Governo, pertanto, si ricorda che occorrerà tener conto anche delle ordinanze delle singole Regioni, le quali potrebbero esplicitare meglio le attività sportive consentite.
Ad oggi risultano emanate:
- l’Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 della Regione Siciliana la quale all’art. 8 dispone: “attività sportiva: è consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7 pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
- In Lombardia l’ordinanza prevede che è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro. È consentito svolgere attività motoria o passeggiate all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse. Allenamenti per gli atleti: sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.
- Emilia Romagna: Ordinanza Num. 74 del 30/04/2020. È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;
- Abruzzo: Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 prevede 1. Che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce; 2. Che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo; 3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog; 4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;
- Marche: Il Presidente della Regione ha firmato il 30 Aprile un atto di indirizzo, con chiarimenti e disposizioni attuative in materia di attività sportiva, di spostamenti all’interno del territorio regionale, di raggiungimento delle seconde case, di taglio del verde e coltivazione degli orti e di manutenzione degli impianti sportivi. Il decreto consente, con la stessa decorrenza dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020 (ore 00.00 del 4 maggio):
1) lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19;
2) nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, le attività di manutenzione di natanti e di imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate dalla tutela dal contagio;
3) la navigazione delle unità da diporto, entro i confini regionali per raggiungere le imprese abilitate alla manutenzione e riparazione delle unità nautiche, e la navigazione con unità da diporto al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi. Oltre al conduttore dell’imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un’altra persona. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
4) lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, con divieto di assembramenti e con l’obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante;
5) le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei DPI per quanto applicabili.
6) lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni: limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare; che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; con non piu’ di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa. Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, l’ordinanza ha efficacia conformemente al calendario piscatorio.
7) l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della Regione Marche nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
8) la passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale e nel rispetto della normativa del distanziamento sociale;
9) l’allenamento e addestramento cani ai fini venatori e nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L’attività dovrà essere svolta singolarmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19;
10) l’attività di controllo della fauna selvatica;
11) gli spostamenti all’interno del territorio regionale per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e per attività motoria e sportiva all’interno del territorio regionale;
12) il raggiungimento delle seconde case all’interno del territorio regionale per motivazioni di necessità, fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione;
13) il taglio del verde e di coltivazione degli orti, senza la previa comunicazione al Prefetto ma con la debita documentazione (autodichiarazione che il cittadino deve portare con sé, per lo spostamento al fine di raggiungere l’orto, con allegato l’atto che ne attesti il titolo di proprietà, concessione, affitto). Il cittadino deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti. E’ consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l’orto e per una sola volta al giorno;
14) la manutenzione del verde su impianti sportivi anche ai fini igienici e di manutenzione e di sicurezza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori di impianti sportivi comunali. – ovvero “è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio regionale (non solo comunale) di residenza o dimora” e “il riferimento alle leggi 394/91 e 15/94 è da intendersi all’attività di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 6 (punto 10 della presente news)”. - Puglia Ordinanza N. 214 entra solo nel dettaglio della pesca sportiva consentendola.
- Calabria: Ordinanza N. 37 del 29 aprile 2020 consente la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali.
- In Alto Adige è ammessa attività ciclistica con ogni tipo di bicicletta, con limite territoriale regionale (prov. di Bolzano), per attività individuale, nel rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza con necessità dei dispositivi individuali di protezione in vicinanza di altre persone
Seguono aggiornamenti con le ordinanze delle altre regioni.