Si pubblica di seguito una sintesi delle novità presenti nel Decreto Sostegni-ter riguardanti le agevolazioni nei confronti delle Società sportive. In allegato anche un estratto della relazione illustrativa delle stesse novità realizzata dal servizio studi del Senato.
Nell’ambito del DL n. 4/2022, denominato “Decreto Sostegni-ter”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.1.2022, n. 21, in vigore dal 27.1.2022, vengono previste specifiche disposizioni (Art. 9 comma 1-2-3-4) in merito ad alcune agevolazioni in favore di società sportive, qui di seguito illustrate:
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
Art. 9 – comma 1
È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2022 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
– leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
– società sportive professionistiche;
– società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).
Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
L’investimento in campagne pubblicitarie:
– deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
è riconosciuto:
– a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
– nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
Si rammenta che il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.
CONTRIBUTO SPESE SANIFICAZIONE
Art. 9 – comma 2
È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all’art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da:
– società sportive professionistiche;
– società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.
Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.
Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a € 100 milioni.
CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Art. 9 – comma 3/4
Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):
– sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
– possono essere destinate parzialmente all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.