Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96, del 22 aprile 2021, è stato pubblicato il Decreto-Legge di pari data, n. 52 (Decreto Riaperture), con il quale, in relazione all’attuale quadro dell’emergenza epidemiologica e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, sono state adottate urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.
Il Decreto reca significativi elementi di novità, rispetto all’impianto normativo attualmente vigente, di interesse anche per il mondo sportivo e sui quali si concentrerà questa nota.
Si evidenzia come il Decreto, all’art. 1, comma 1, proroghi dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 2 marzo 2021, confermandone l’efficacia ove il medesimo decreto-legge non rechi una diversa o contraria disposizione.
Il Decreto “Riaperture” entra in vigore il 26 Aprile.
Art. 1, comma 2, e art. 2, commi 1 e 2: Spostamenti
Per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 2, viene stabilita, a decorrere dal 26 aprile p.v., la cessazione del meccanismo con il quale è stata disposta, anche per i territori rientranti in zona gialla, l’applicazione delle misure anti COVID-19 previste per la zona arancione.
La cennata norma, inoltre, innovando la precedente disciplina, consente gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca e gialla.
L’art. 2, comma 1, conferma, invece, il divieto di spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa. Tuttavia, oltre che per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, gli spostamenti sono ora consentiti anche alle persone munite di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall’infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.
In merito alla regolamentazione dell’operatività e della validità delle cosiddette certificazioni verdi COVID-19, come definite dall’art. 10 del decreto-legge in esame, apposite indicazioni potranno essere impartite dal Ministero della Salute, alle quali sin d’ora si fa rinvio.
L’art. 2, comma 2, è dedicato alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le abitazioni private abitate, nelle zone gialla, arancione e rossa.
La norma conferma la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno pp.vv., una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nell’arco orario ricompreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Parimenti invariato è l’ambito territoriale ove tale spostamento è consentito, coincidendo con il confine regionale se la mobilità avviene all’interno di ambiti classificati come zona gialla, e con quello comunale per gli spostamenti in zona arancione. Tale possibilità di spostamento rimane esclusa all’interno dei territori in zona rossa.
L’articolo in esame, inoltre, rimodula i limiti previsti al riguardo dalle previgenti disposizioni, sia ampliando il numero dei soggetti, che aumenta da due a quattro, sia escludendo da tale numero anche i minori di età superiore ai quattordici anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale. Restano sempre escluse dallo stesso computo le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
ART. 3 – L’art. 3 riguarda la didattica in presenza.
ART. 4: Attività dei servizi di ristorazione
Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021, consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, esclusivamente all’aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00. Rimane esclusa, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di consumazione al banco.
Per effetto della permanenza in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, non espressamente derogate dal Decreto in commento, continua ad applicarsi la limitazione contemplata dall’art. 27, comma 1 del citato D.P.C.M., secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.
Alla luce di quanto precede, in zona gialla, il circolo sportivo provvisto di bar o esercizio similare, con svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dal 26 aprile 2021 potrà riprendere la propria attività esclusivamente all’aperto ed anche a cena.
Art. 5, comma 1, 3 e 4: Spettacoli aperti al pubblico
A decorrere dal 26 Aprile gli spettacoli previsti all’interno di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nonché nei live club e in altri locali o spazi anche all’aperto, dovranno svolgersi, in via esclusiva, con posti a sedere preventivamente assegnati, e a condizione che sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra il personale addetto ai lavori.
Diversamente da quanto previsto nel D.P.C.M. 2 Marzo 2021, viene ora individuata, quale capienza massima dei locali, una misura non superiore al 50% rispetto a quella autorizzata e viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli individuato in 1.000 unità per le iniziative all’aperto e in 500 spettatori in ogni singola sala, per quelle nei luoghi chiusi.
Laddove non sia possibile garantire l’osservanza delle predette condizioni lo svolgimento degli spettacoli non è consentito.
I commi 3 e 4 dell’articolo in commento prevedono, rispettivamente, che le richiamate limitazioni numeriche possano essere diversamente stabilite per gli eventi di spettacolo all’aperto, con decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che, per gli stessi eventi, apposite linee guida potranno riservare l’accesso a soggetti muniti delle “certificazioni verdi”.
Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti che ospitano gli eventi sportivi all’aperto in zona gialla, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato Tecnico-scientifico e con le giuste linee guida atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio, potrà essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori.
Art. 6, comma 3: Piscine, palestre e sport di squadra
Sempre con decorrenza 26 aprile e limitatamente ai territori collocati in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto delle linee guida del dipartimento dello Sport (nel caso di Enti affiliati varranno i Protocolli federali).
È comunque interdetto l’uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.
Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre. Nulla ad oggi in relazione alle piscine in luogo chiuso.
Nulla cambia, invece, per le attività svolte nelle c.d. zone arancioni e rosse, per le quali resta vigente quanto previsto nei precedenti decreti.