Nell’avvicinarsi del termine per la presentazione delle nuove domande di indennità o per confermare, da parte di chi ha già goduto del contributo nelle precedenti mensilità, il possesso dei requisiti per la fruizione del bonus dedicato ai collaboratori sportivi per novembre 2020 riteniamo utile fornire le seguenti precisazioni.
Affinché i soggetti titolari di rapporti di collaborazione sportiva con il CONI/CIP o con le rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, nonché con associazioni e società sportive dilettantistiche ad esse affiliate, possano ricevere una indennità di 800 euro anche per il mese di novembre 2020, si ricorda che i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati alle ore 24:00 del 30.11.2020. La richiesta potrà essere trasmessa esclusivamente in forma telematica tramite Sport e Salute Spa utilizzando la piattaforma sul sito https://www.sportesalute.eu/.
Condizioni necessarie per accedere all’agevolazione sono:
– che il rapporto di collaborazione sportiva sia attivo alla data del 28.10.2020;
– che l’attività ad esso inerente sia stata sospesa, cessata o ridotta nel mese di novembre 2020 a causa della crisi epidemiologica da Covid-19;
– che il soggetto richiedente non abbia ricevuto per il mese di novembre 2020 altre forme di reddito da lavoro, di emergenza o di cittadinanza.
Per tutti quei soggetti che, tuttavia, hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020, l’ufficio preposto all’erogazione del contributo ha ritenuto necessario procedere con un controllo soggettivo per verificare il mantenimento o meno dei requisiti previsti. A tal fine, infatti, sono state (o saranno) inviate delle mail (mittente curaitalia@sportesalute.eu) a chi ha già beneficiato della già menzionata agevolazione al fine di ricevere conferma circa la permanenza dei presupposti. Si potranno quindi configurare due diverse situazioni:
1. ai soggetti che hanno regolarmente ricevuto le indennità di marzo, aprile, maggio e/o giugno verrà richiesto, tramite un apposito link, di certificare la presenza o meno (previa verifica da parte dell’utente) dei requisiti sopra esposti anche per la mensilità corrente, apponendo un flag nelle caselle di proprio interesse nel corso della compilazione dell’apposito form. La procedura dovrà essere effettuata entro dieci giorni dal ricevimento dell’e-mail;
2. ai soggetti per i quali sono state riscontrate delle problematiche sull’erogazione della mensilità di giugno 2020, ma presentano comunque i requisiti per potervi accedere, si potrà richiedere l’accreditamento della suddetta mensilità e di quella di novembre accendendo al link inviato nei limiti espressi nella stessa e-mail, certificando o meno la persistenza dei requisiti di accesso anche in questo caso apponendo un flag nelle caselle di proprio interesse.
Importante, quindi, seguire la procedura descritta nelle predette comunicazioni entri i tempi ivi indicati.
Il diritto al contributo spetta anche a coloro che nel 2019 hanno superato la soglia di neutralità fiscale relativa ai compensi, premi e rimborsi da attività sportiva dilettantistica di 10.000 euro.
Una volta resa la dichiarazione di conferma, i soggetti interessati riceveranno il pagamento delle indennità automaticamente sul conto corrente già riportato nelle precedenti richieste in maniera automatica e senza dover presentare ulteriori domande.