E’ di ieri un comunicato pubblicato dal Ministero della Salute sul proprio sito (ndr – aggiornato il 19.03.2020), con il quale evidenzia il divieto di utilizzo della bici come mezzo di svago o allenamento “oltre i confini del proprio territorio di domicilio, abitazione o residenza“.
Quello che sembrava essere stato chiarito dal DPCM del 9 marzo 2020 (che potete leggere anche qui), adesso viene rettificato da questo comunicato, che prevede quindi il libero utilizzo della bici “solo per lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari“, quindi come mero veicolo e non come mezzo di allenamento/svago. Per quest’ultimo caso vale invece il divieto “oltre i confini del proprio territorio di domicilio, abitazione o residenza“, come già detto.
Vi riportiamo di seguito, integralmente, il contenuto del comunicato del Ministero della Salute, che è possibile leggere anche a questo link:
Il Governo ribadisce che si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autocertificazione. I divieti e le raccomandazioni valgono ovviamente, come ribadito, anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune.
L’utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, è soggetto alle misure restrittive del DPCM del 9 marzo 2020 definito #Iorestoacasa. Tale provvedimento limita gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In caso di eventuali controlli dovrà essere fornita autocertificazione.
Non è giustificato l’utilizzo del mezzo per lo svolgimento di attività motoria o per allenamento, oltre i confini del proprio territorio di domicilio, abitazione o residenza.
In caso di sportivi, professionisti o non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, sono utilizzabili gli impianti sportivi a porte chiuse per le sedute di allenamento. È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.